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STATUTO ASSOCIAZIONE

Coordinamento dei medici e odontoiatri biologico-sistemici


 Art. 1. E' costituita l 'Associazione Co.Me.Bio.S (coordinamento di medici e odontoiatri biologico-sistemici), libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a  norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice  civile, nonché dal presente Statuto, con sede in Copertino alla Via dei domenicani 15.

 Art. 2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

Art. 3. L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

 Art. 4. L'associazione è riservata a medici e odontoiatri.

 Art. 5. L’ Adesione all’associazione è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; l’adesione all’associazione è individuale e comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni dell’assemblea dei soci.

 Art. 6.  I soci ,  ai soli fini statutari e senza alcun fine  discriminatorio, si dividono in:

 Art. 7. Le domande di ammissione dei nuovi soci devono essere presentate necessariamente da un socio ordinario e valutate a maggioranza dal consiglio direttivo (costituito da coordinatore, vice coordinatore e segretario).  Entro trenta giorni dalla richiesta il Coordinatore comunicherà l’esito della procedura per iscritto e tale decisione è irrevocabile. Il socio richiedente diventerà socio Simpatizzante trascorsi i sei mesi dall’accettazione della domanda, e diventerà poi socio ordinario (con modalità descritte all’articolo 7) dopo sei mesi dall’accettazione della domanda.

 Art. 8. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 9. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, ed ovviamente per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. E’ prevista la possibilità di voto con deroga ad altro socio, in caso di importante impedimento, solo se accompagnata da opportuna documentazione prevista dall’eventuale regolamento interno.

 Art. 10. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione , fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la  destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 Art. 11. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 Art. 12. Gli organi dell’Associazione sono:

Art.. 13. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale o in altri luoghi (ad es.: sito internet) eventualmente decisi in sede assembleare.

 Art. 14. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

L’assemblea straordinaria delibera su modifiche dello Statuto ed eventuale scioglimento dell’Associazione. Apertura e gestione dei tempi dell’assemblea sono prerogative del coordinatore; il segretario trascrive un verbale della assemblea che sottoscriverà assieme al coordinatore, o in mancanza di questo, al vice coordinatore.

Art. 15. Il consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri o comunque da un numero dispari, eletti dall’Assemblea o cooptati fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

 Art. 16. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione, si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

 Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

 Art. 17. Le cariche associative durano in carica tre anni.

Il coordinatore è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti; convoca il Consiglio direttivo; previa approvazione del consiglio direttivo sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi, conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

 Art. 18. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 Art. 19. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni e decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 Art. 20. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui   all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 21. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 Art. 22. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. Per quanto riguarda invece regole di confronto, comportamento, disciplina e tutto ciò che riguarda la qualità  della vita associativa si rimanda ad eventuale regolamento  interno da approvare a maggioranza in sede assembleare.